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Segnalazione certificata di inizio attività

Dove Rivolgersi

Comune di Canzano – Area Tecnica e Tecnico Manutentiva

Indirizzo:

Via Garibaldi, 15

Orario:

Lunedì-Mercoledì-Venerdì 10:30-13:00

Tel:

0861555128

Fax:

0861555798

E-mail:

areatecnica@comune.canzano.te.it

Ufficio:

Tecnico

Note:


SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATIVITA' 

Gli interventi destinati alle civili abitazioni consistenti in interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e, comunque, tutti gli interventi edilizi non soggetti a rilascio di Permesso di Costruire e/o ad attività edilizia libera, possono essere effettuati a mezzo di una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) con la quale, tramite asseverazioni, dichiarazioni ed attestazioni, l'istante ed il tecnico incaricato assumono in proprio tutta la responsabilità sulla legittimità dei lavori da effettuare. La Scia costituisce titolo immediato per eseguire l'attività edilizia. L'amministrazione può bloccare le attività entro 60 giorni dal loro avvio; trascorso questo lasso di tempo l'amministrazione può intervenire solo in caso di pericolo di danni per il patrimonio culturale e artistico, per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica.

I vincoli - In ogni caso la segnalazione certificata di inizio attività, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, dovranno essere corredate dei relativi nulla osta e/o autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti poste a tutela del vincoli medesimi. Tali interventi sono:

Definizione degli interventi 

Manutenzione straordinaria:

Sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Rientrano tra gli interventi di straordinaria manutenzione: tinteggiatura, pulitura esterna e rifacimento intonaci o altri rivestimenti esterni; parziali interventi di consolidamento e risanamento delle struttureverticali esterne ed interne; parziali interventi di sostituzione, consolidamento e risanamento delle strutture orizzontali - architravi, solai, coperture - senza che ciò comporti variazioni delle quote superiori e inferiori delle strutture stesse; demolizioni con spostamenti di tramezzi divisori non portanti; destinazione o riadattamento di locali interni esistenti a servizi igienici e impianti tecnici; rifacimento degli elementi architettonici esterni - inferriate, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, ecc. - purché senza cambiamenti di dimensioni e disegno. È comunque esclusa dagli interventi di straordinaria manutenzione qualsiasi modifica: della forma e della posizione delle aperture esterne; della posizione, dimensione e pendenza delle scale e delle rampe; del tipo e della pendenza delle coperture.

L'amministrazione comunale può richiedere, nell'ambito della straordinaria manutenzione, l'adozione di materiali e tinteggiature idonee e la rimozione di elementi costruttivi e decorativi aggiuntivi al fabbricato originario.


Restauro e risanamento conservativo:

Sono gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Rientrano, pertanto, nella categoria di restauro e risanamento conservativo: consolidamento e risanamento delle strutture portanti verticali e orizzontali fatiscenti o instabili, senza alterazione delle quote e delle dimensioni originarie e, solo in caso di provata necessità con l'aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo, con materiali diversi; consolidamento e risanamento di scale e rampe senza alterazione delle pendenze, delle quote, delle dimensioni originarie, dei materiali dei gradini e sottogradini e, solo in caso di provata necessità con l'aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo con materiali diversi, sottofondazioni, iniezioni nelle murature, rifacimento di tetti e coperture - grande e piccola armatura - conquote e materiali identici a quelli originari; demolizioni di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti che alterino le caratteristiche dimensionali e tipologiche del fabbricato; riparazione di elementi architettonici, scultorei, decorativi esterni e interni con materiali, forme e tecniche di lavorazione originari e senza modifiche della forma e della posizione delle aperture esterne; demolizione di tramezzi divisori interni non portanti; realizzazione di servizi igienici, di impianti tecnici e delle relative canalizzazioni, di piccole modifiche distributive interne che non alterino o che ripristino l'organizzazione tipologica originaria; lavori occorrenti per adeguare il fabbricato agli standards igienici ed edilizi correnti, conservando la organizzazione tipologica, la superficie utile, il volume, le facciate principali e le relative aperture. Per facciate principali si intendono quelle prospettanti su pubbliche vie o su spazi pubblici, con esclusione di quelle su corsi o su spazi interni anche se comuni a più proprietà.
Nell'ambito degli interventi di risanamento è compresa la demolizione di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti, anche se a suo tempo autorizzate, che alterino il fabbricato e contribuiscano al suo degrado edilizio, igienico, sociale; è compresa, inoltre, la sistemazione delle aree libere al servizio della unità immobiliare.


Ristrutturazione edilizia:

Sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Rientrano negli interventi di ristrutturazione edilizia: il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Sono ammessi: aumenti della superficie utile interna al perimetro murario preesistente, in misura non superiore al 10% della superficie utile stessa; aumenti della superficie utile e/o del volume degli edifici ove ciò sia consentito dagli strumenti urbanistici comunali; la demolizione e ricostruzione di singoli edifici nei limiti di cui sopra. Ai fini degli interventi comportanti la demolizione, oltre a quanto concerne la ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma, per 'demolizione' si intende anche la demolizione totale di un fabbricato sia finalizzata alla ricostruzione secondo gli indici previsti dagli strumenti urbanistici comunali, sia volta alla disponibilità dell'area per ricomposizione particellare e per servizi pubblici in funzione della ristrutturazione urbanistica.